Terre e Rocce da scavo
Con il termine terre e rocce da scavo si fa riferimento al suolo scavato derivante da attività tra cui:
- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
- opere infrastrutturali in generale (gallerie, strade, ecc.);
- rimozione e livellamento di opere in terra.
La disciplina delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto contenuta nel DPR 13 giugno 2017 n. 120 “Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo” indica le condizioni che devono essere rispettate affinché le terre e rocce da scavo possano essere qualificate come sottoprodotto.


Le principali condizioni sono:
- che siano utilizzabili senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale;
- che soddisfino i requisiti di qualità ambientale previsti ovvero non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti previsti dal D.Lgs 152/06, Parte Quarta, Allegato 5 al Titolo V, Tabella 1 “A” Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale (con riferimento alla specifica destinazione d’uso del sito di produzione e del sito di destinazione);
- che non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee.
Le terre e rocce ricevute vengono da noi riutilizzate per il recupero ambientale e prevalentemente per il rimodellamento morfologico delle scarpate in conformità del progetto autorizzativo in essere.
I materiali conferiti non possono provenire da siti in bonifica o bonificati.
